Informazioni sulla Compagnia e contatti
1 Compagnia
ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Norimberga, Germania
Sede legale della società: Fürth, registrata presso il Tribunale di Fürth con il numero di registro commerciale HRB 2934.
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta al registro delle imprese di assicurazione tenuto dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) con il n. II.00886.
Codice fiscale: 93225780233
2 Contatti
È possibile denunciare il proprio Sinistro e richiedere informazioni sul Sinistro direttamente:
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo di cui alla sezione 1 che precede;
Sul sito web: ergo.insurtech.services
E-mail: ergo-it@insurtech.services
Telefono: 800 580 267.
Sul seguente sito web è disponibile una lista di domande frequenti (FAQs), con le relative risposte, sulla Polizza: ergo.insurtech.services
In caso di domande sulla Polizza e, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore informazione che si desidera ricevere, si prega di contattare il nostro servizio clienti:
E-mail: ergo-it@insurtech.services
Telefono: 800 580 267
Si segnala che Insurtech Services GmbH ("Insurtech") è il soggetto responsabile dell'amministrazione della Polizza e della gestione dei Sinistri. Insurtech ha sede legale in Hanauer Landstr. 291a, D-60314, Francoforte sul Meno.
Condizioni Generali di Assicurazione per l'estensione della garanzia legale in base alla tariffa GVL
3 Che cosa è assicurato e oggetto del contratto
La presente Polizza copre i Beni domestici, di intrattenimento o di comunicazione, e gli accessori originali forniti con l'acquisto, nuovi o acquistati tramite Amazon Warehouse o Amazon Renewed, ad esclusione dei telefoni cellulari, per un ulteriore periodo successivo a quello della garanzia legale.
La copertura assicurativa può essere stipulata entro 30 giorni dalla data di acquisto del Bene.
Se il Bene viene sostituito dal produttore o dal rivenditore con uno nuovo dello stesso tipo e/o qualità nell'ambito della garanzia legale, come disciplinata dal Codice del Consumo, o di un'altra garanzia, la presente copertura assicurativa viene trasferita al Bene sostituito.
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
4 Coperture
In caso di Sinistro, la Compagnia coprirà i costi di riparazione del Bene o, in caso di perdita totale del Bene la Compagnia si impegna a corrispondere al Contraente, a propria discrezione, o un indennizzo monetario pari al valore di mercato del Bene o un bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità.
Un Sinistro si considera verificato se, dopo la scadenza della garanzia legale, il Bene viene danneggiato a causa di:
- vizi materiali;
- vizi di costruzione;
- difetti di produzione;
e la sua funzionalità ne risulta compromessa.
4.1 Riparazione
La Compagnia copre i costi delle riparazioni necessarie per riportare il Bene alle condizioni di funzionamento originarie.
I costi di riparazione comprendono i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera del fornitore di servizi di riparazione nella misura effettivamente sostenuta da quest'ultimo.
Se il Bene è di grandi dimensioni (ad esempio, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore, fornelli, televisore), la Compagnia copre anche le spese di trasporto del Bene sostenute dal fornitore di servizi di riparazione.
Per i Beni di piccole dimensioni (ad es. tablet), la Compagnia copre sempre le spese di spedizione sostenute dal Contraente. Se il fornitore di servizi di riparazione stabilisce che un Bene di piccole dimensioni ricevuto è in condizioni di perdita totale, la Compagnia provvede a smaltire il Bene e a coprire i costi di smaltimento.
Le riparazioni vengono generalmente effettuate da un fornitore di servizi di riparazione incaricato dalla Compagnia per conto del Contraente.
Tuttavia, se il Contraente desidera avvalersi di un proprio fornitore di servizi di riparazione deve ottenere anticipatamente il consenso in forma scritta della Compagnia presentando, a tal fine, un preventivo di spesa che dovrà essere approvato.
In quest'ultimo caso, la Compagnia coprirà i costi di riparazione necessari ai sensi della presente Polizza solo nel caso in cui:
- la riparazione ordinata venga eseguita da un'officina specializzata;
- la fattura riporti in dettaglio la causa del danno e il tipo e l'entità della riparazione.
4.2 Perdita totale
Un danno è considerato perdita totale se i costi di riparazione superano il valore di mercato del Bene o se la riparazione non è più possibile.
In caso di perdita totale del Bene, il Contraente riceverà, a discrezione della Compagnia, un indennizzo monetario pari al valore di mercato del Bene o un bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità del Bene.
4.3 Valore di mercato
Il valore di mercato è il valore a nuovo del Bene alla data in cui si è verificato il Sinistro.
Il valore di mercato è, in ogni caso, limitato al prezzo a nuovo pagato dal Contraente al momento dell'acquisto del Bene.
La Compagnia determina il valore a nuovo al momento in cui si verifica il Sinistro. Tale valore si basa sul prezzo di acquisto di un articolo nuovo della stessa tipologia sul sito www.amazon.it.
La Compagnia si riserva la facoltà di incaricare un soggetto terzo indipendente al fine di determinare il valore di mercato del Bene (ad esempio GFK, istituto di ricerca indipendente).
5 Esclusioni
La presente Polizza non copre:
- i danni che non compromettono la funzionalità del Bene e, in particolare, i graffi e i danni alla vernice;
- il costo del noleggio delle attrezzature sostitutive in caso di vizio del Bene;
- i danni per i quali esiste una garanzia legale o altro tipo di garanzia del produttore o del rivenditore;
- i danni per i quali è possibile avanzare nei confronti di terzi richieste di risarcimento per inadempimento contrattuale o per garanzie non prestate (ad esempio nei confronti del produttore o del rivenditore);
- i danni da burn-in a schermi e display;
- i danni che non si verificano direttamente sul Bene (danni indiretti);
- i danni o i malfunzionamenti del Bene che possono essere eliminati con la pulizia del Bene stesso (ad esempio, in caso di sporcizia, intasamenti o calcificazioni);
- i danni causati direttamente o indirettamente da agenti esterni, quali, ad esempio, i danni causati da umidità o da caduta;
- i danni al Bene causati intenzionalmente dal Contraente.
Provvedimento di embargo
La copertura assicurativa si applica solo nella misura in cui non vi siano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica italiana direttamente applicabili al Contraente e alla Compagnia.
Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dagli Stati Uniti d'America, nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge dell'Unione Europea, della Repubblica Federale di Germania o della Repubblica italiana.
6 Obblighi del Contraente
In caso di Sinistro, il Contraente ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia. In particolare, il Contraente è obbligato ad osservare quanto segue:
- il Sinistro dovrà essere denunciato alla Compagnia immediatamente, al più tardi entro 14 giorni solari dal verificarsi dello stesso, ai recapiti indicati nella sezione 2 della presente Polizza, allegando la ricevuta di acquisto del Bene;
- il Contraente deve fare quanto possibile per evitare o ridurre al minimo il danno e seguire le istruzioni impartite dalla Compagnia;
- tutte le informazioni necessarie per determinare l'entità del Sinistro, la natura o l'entità delle prestazioni dovranno essere fornite alla Compagnia in modo veritiero;
- qualora il Bene danneggiato sia di piccole dimensioni, dovrà essere inviato al fornitore di servizi di riparazione indicato dalla Compagnia;
- qualora il Bene danneggiato sia di grandi dimensioni, il Contraente dovrà tenerlo in maniera idonea per poter essere riparato o ritirato da parte del fornitore di servizi di riparazione della Compagnia;
- se il Contraente decide di incaricare un proprio fornitore di servizi di riparazione, dovranno essere rispettate le condizioni descritte alla sezione 4.1 della presente Polizza. Una volta completata la riparazione, il Contraente è tenuto a trasmettere la fattura di riparazione alla Compagnia;
- se il Bene è protetto anche da un'altra copertura assicurativa oltre alla presente Polizza (ad esempio un'assicurazione sul mobilio domestico) il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni utili in merito all'altro contratto di assicurazione;
- in caso di perdita totale, il Contraente è tenuto a consegnare alla Compagnia, su richiesta di quest'ultima, il Bene e gli eventuali accessori originali difettosi, previo pagamento di un indennizzo o della sostituzione del Bene con uno dello stesso tipo e qualità da parte della Compagnia.
In caso di violazione di uno dei sopra indicati obblighi, la copertura assicurativa potrebbe non trovare applicazione in tutto o in parte.
Se la violazione di uno degli obblighi sopra elencati da parte del Contraente è intenzionale e/o fraudolenta, il diritto alle prestazioni previste dalla presente Polizza viene meno e il presente contratto di assicurazione si considera risolto.
La Compagnia potrà ridurre la prestazione in caso di colpa grave del Contraente e la riduzione della prestazione dovuta sarà proporzionale alla gravità della colpa riscontrata. La riduzione potrà altresì comportare la non corresponsione delle prestazioni da parte della Compagnia. Se il Contraente è in grado di dimostrare che gli obblighi non sono stati violati per colpa grave, il diritto alle prestazioni previste dalla Polizza rimane in vigore.
Se la violazione degli obblighi sopra descritti non è la causa del verificarsi del Sinistro né determina l'obbligo di eseguire, in tutto o in parte la prestazione, la Compagnia corrisponderà le prestazioni previste dalla presente Polizza, a condizione che il Contraente non abbia violato gli obblighi sopra indicati con dolo o colpa grave.
La Compagnia corrisponderà le prestazioni dovute, anche se non ha informato il Contraente delle conseguenze legali delle sopra indicate violazioni con una comunicazione separata per iscritto.
Come vengono fornite le prestazioni previste dalla Polizza?
Se la riparazione del Bene viene effettuata da un fornitore di servizi di riparazione incaricato dalla Compagnia per conto del Contraente, quest'ultimo acconsente a concedere al fornitore di servizi di riparazione il credito vantato nei confronti della Compagnia. La Compagnia, infatti, pagherà i costi di riparazione direttamente al fornitore di servizi di riparazione e non al Contraente.
Se la riparazione viene effettuata dal Contraente a proprie spese, la Compagnia rimborserà i costi di riparazione a quest'ultimo o effettuerà il pagamento direttamente presso il fornitore di servizi di riparazione designato, a seconda di quanto concordato in precedenza con il Contraente per iscritto. In quest'ultimo caso, è necessario che il Contraente abbia ottenuto autorizzazione scritta da parte della Compagnia prima di commissionare la riparazione.
In caso di perdita totale del Bene, il Contraente riceverà, a discrezione della Compagnia, un indennizzo monetario pari al valore di mercato o un Bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità. In caso di perdita totale, a seguito della corresponsione dell'indennizzo o della sostituzione del Bene, la Compagnia potrà richiedere al Contraente la restituzione del Bene danneggiato.
Pagamento del Premio
L'ammontare del Premio dipende dal prezzo di acquisto del Bene e dalla durata della Polizza. Il Premio da corrispondere alla Compagnia è unico ed è indicato nel Certificato di Assicurazione.
Il premio unico è dovuto immediatamente al momento della stipula della Polizza, ma non prima della data di decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
Il pagamento del Premio viene effettuato generalmente tramite Amazon Payments.
Il Contraente può anche optare per la procedura di addebito diretto SEPA per ottemperare all'obbligo di pagamento del Premio. In tal caso, il Premio verrà addebitato alla scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
Se il Contraente ha optato per il pagamento del Premio tramite addebito diretto SEPA, deve assicurarsi che questo possa essere riscosso alla data di scadenza pattuita e che non vi siano obiezioni e/o problematiche connesse a tale riscossione autorizzata.
Il Contraente è obbligato a corrispondere il Premio arretrato dovuto alla Compagnia su richiesta scritta di quest'ultima e nelle modalità da questa indicate, come successivamente indicato.
Se il Premio dovuto non può essere riscosso per colpa non imputabile al Contraente, il pagamento del Premio è considerato puntuale anche se viene effettuato immediatamente dopo la richiesta di pagamento inviata dalla Compagnia al Contraente.
Se il Contraente non ha optato per il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA, affinché sia soddisfatto il requisito della tempestività del pagamento del Premio, è sufficiente che il Contraente abbia fatto tutto il possibile per garantire il pagamento del Premio entro la data di scadenza prevista. Il Contraente dovrà dare evidenza di tale circostanza.
In caso di ritardo nel pagamento del Premio si applica quanto segue:
Se il Premio unico non può essere riscosso nei tempi previsti, la Compagnia potrà recedere dal contratto finché il Premio non viene pagato. Lo stesso vale se il Contraente non paga puntualmente. Il nostro diritto di recesso è escluso se il ritardato pagamento non è imputabile al Contraente. Il Contraente deve dimostrarlo.
In caso di mancato pagamento del Premio si applica quanto segue:
ai sensi dell'art. 1901 c.c., se il Contraente non paga il Premio unico entro il termine indicato nel Certificato di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
In questo caso, il Contraente riceverà da parte della Compagnia una lettera di sollecito di pagamento per iscritto. La lettera di sollecito indica una scadenza di almeno due settimane entro le quali il Premio deve essere pagato.
Nell'ipotesi che precede, il contratto di assicurazione è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto, non agisce per la riscossione; la Compagnia ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione e al rimborso spese.
Se il Sinistro si verifica e il Premio unico non è stato pagato, la Compagnia non è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tuttavia, la Compagnia è tenuta a corrispondere le prestazioni se il mancato pagamento del Premio non è imputabile al Contraente.
Se il Contraente ha conferito un mandato di addebito diretto SEPA, la copertura assicurativa è prevista anche in caso di mancato pagamento del Premio per cause non imputabili al Contraente. Inoltre, la copertura non è prestata se la banca non è riuscita ad addebitare il Premio per mancanza di fondi sul conto.
Il Contraente può compensare i propri crediti solo se questi sono riconosciuti dalla Compagnia o sono stati legalmente accertati e comunicati alla Compagnia per iscritto.
Ulteriori costi da sostenere oltre al Premio
Il Contraente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo, oltre al Premio, al momento della stipula della Polizza o durante il periodo di validità della stessa.
Decorrenza
La copertura assicurativa decorre a partire dalla scadenza del periodo di garanzia legale e, in ogni caso, a partire dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione.
Durata, cessazione, disdetta e recesso dalla Polizza
La durata della Polizza è indicata nel Certificato di Assicurazione.
A. Termine
La Polizza termina alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, senza necessità di disdetta.
B. Recesso e cessazione
- Salvo quanto previsto dalla sezione 13 che segue, il Contraente può recedere dalla Polizza su base mensile e senza preavviso, con una comunicazione scritta alla Compagnia agli indirizzi di cui alla sezione 14 della presente Polizza. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.
- In seguito al verificarsi di un Sinistro, la Compagnia o il Contraente potranno recedere dalla Polizza. Il recesso deve pervenire al Contraente o alla Compagnia entro 30 giorni solari dal pagamento della prestazione dovuta o dal suo rifiuto. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Compagnia o dal Contraente. È tuttavia possibile stabilire che il recesso abbia effetto in un momento successivo, ma non oltre la fine dell'Anno assicurativo in corso.
Nei casi di recesso sopra individuati, la Compagnia rimborserà al Contraente unicamente la parte di Premio da quest'ultimo già corrisposta e non goduta relativamente al periodo successivo alla data in cui il recesso è diventato efficace.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta (via lettera raccomandata A/R, e-mail).
- Il contratto di assicurazione cessa con effetto immediato in caso di perdita totale, distruzione o smarrimento del Bene.
- Se il Bene viene venduto o donato, la Polizza, e con essa gli obblighi e i diritti ivi contenuti, sono trasferiti all'acquirente/donatario a partire dal giorno in cui si è perfezionata la vendita o la donazione.
La Compagnia può recedere dalla Polizza con un preavviso di 30 giorni solari da esercitarsi nei confronti dell'acquirente/donatario. Il diritto di recesso della Compagnia decade se non viene esercitato entro 30 giorni solari dalla conoscenza della vendita o della donazione.
L'acquirente/donatario può recedere a sua volta dalla Polizza con effetto immediato. Il diritto di recesso decade se non viene esercitato entro 30 giorni solari dall'acquisto/donazione o dal momento in cui viene a conoscenza dell'esistenza della Polizza. Il Contraente dovrà informare immediatamente la Compagnia, entro e non oltre 10 giorni solari, per iscritto dell'avvenuta vendita o donazione del Bene, indicando nella comunicazione il nome, cognome e indirizzo dell'acquirente o donatario. La mancata comunicazione può comportare la perdita della copertura assicurativa.
- Se al momento della stipula della Polizza il Contraente era residente in Italia, la Polizza termina se il Contraente si trasferisce al di fuori dell'Italia. Pertanto, il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Compagnia e, comunque, non oltre 10 giorni solari, eventuali modifiche del luogo di residenza agli indirizzi di cui alla sezione 14.
Quando si considera sottoscritta la Polizza?
La Polizza si considera sottoscritta non appena la Compagnia accetta la richiesta di messa in copertura da parte del Contraente. La richiesta si considera accettata se la Compagnia invia al Contraente la documentazione precontrattuale e contrattuale o una dichiarazione di accettazione.
Recesso dalla Polizza
Informativa sul diritto di recesso
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dalla Polizza inviando una comunicazione per iscritto (ad esempio via raccomandata o e-mail) alla Compagnia entro il periodo di 45 giorni solari senza indicazione di alcun motivo.
La possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte del Contraente ha inizio a partire dal ricevimento del set informativo relativo alla Polizza, ovvero le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, il DIP base, il DIP Aggiuntivo, nonché eventuale ulteriore documentazione.
Il diritto di recesso risulta validamente esercitato se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è stata inviata prima della scadenza dei 45 giorni sopramenzionati.
La dichiarazione di recesso deve essere inviata a:
ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60, 90344 Norimberga, Germania
e-mail: ergo-it@insurtech.services
sito internet: https://ergo.insurtech.services/.
Effetti del recesso
In presenza di puntuale esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa termina. Se il Contraente ha preventivamente accettato che la copertura assicurativa inizi prima della fine del periodo per esercitare il diritto di recesso, l'assicuratore rimborsa la parte di Premio pagata e non goduta.
Di conseguenza, la Compagnia potrà trattenere la parte di Premio già corrisposta per i giorni in cui la copertura assicurativa è stata prestata fino alla ricezione della comunicazione di recesso. L'importo che la Compagnia potrà trattenere è calcolato sulla base del Premio versato per la sottoscrizione della Polizza.
Gli importi che la Compagnia è tenuta a rimborsare a titolo di Premio versato e non goduto vengono versati senza indebito ritardo entro 14 giorni solari dal ricevimento della dichiarazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento prescelto dal Contraente per il pagamento del Premio di Polizza, salvo diverso accordo tra la Compagnia e il Contraente e senza alcun aggravio di costi.
L'efficace e puntuale esercizio del recesso comporta la restituzione di tutte le somme corrisposte alla Compagnia a titolo di Premio, oltre all'eventuale rimborso degli accessori (ad. es. interessi).
Se il diritto di recesso dalla Polizza è stato esercitato in modo efficace, eventuali contratti accessori alla stessa sono risolti di diritto, senza ulteriore aggravio di costi a carico del Contraente.
Si parla di contratto accessorio quando lo stesso è collegato alla Polizza rispetto alla quale il Contraente ha esercitato il recesso, facendo riferimento ad un servizio fornito dalla Compagnia o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e la Compagnia. Non è possibile concordare o applicare alcuna penale contrattuale.
Comunicazioni
Le comunicazioni alla Compagnia relative alla Polizza possono essere effettuate telefonicamente o in forma scritta per il tramite di e-mail, raccomandata A/R o altra modalità agli indirizzi che seguono:
ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Norimberga (D)
Telefono: 0800 580267
Website: https://ergo.insurtech.services/
E-mail: ergo-it@insurtech.services
Legge applicabile, foro competente e lingua
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Per qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente Polizza sarà competente il tribunale in cui il Contraente ha la residenza.
Si segnala che prima di agire in giudizio in relazione alla Polizza è necessario esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, rivolgendosi a uno degli organismi di mediazione elencati dal Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.giustizia.it oppure il Contraente può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo istituito con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024.
Se il Contraente trasferisce la propria residenza o domicilio abituale in un paese al di fuori dell'Unione Europea o di uno stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, sarà competente in via esclusiva il tribunale situato nel luogo della sede legale della Compagnia.
La Polizza è redatta in lingua italiana.
Reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie
I Reclami saranno considerati debitamente presentati se inviati per iscritto ai seguenti indirizzi
Posta: ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Norimberga (Germania)
E-mail: ergo-it@insurtech.services
Nel caso in cui il Contraente invii un Reclamo, la Compagnia si impegna a dare riscontro allo stesso entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it oppure all'Arbitro Assicurativo.
La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de, che il Contraente può contattare in caso di Reclami nei confronti della Compagnia.
I Reclami possono essere inviati alla BaFin anche utilizzando le modalità qui di seguito indicate:
Online form: BaFin - Filing a complaint with BaFin
E-Mail: poststelle@bafin.de;
Tel.: +49 228 4108-0;
Fax +49 228 4108-1550.
Arbitro tedesco per le assicurazioni
La Compagnia è membro del Versicherungsombudsmann e.V.
Si tratta di un centro arbitrale indipendente che opera gratuitamente per i consumatori. Il Contraente potrà quindi rivolgersi all'arbitro tedesco delle assicurazioni in caso di problematiche derivanti o connesse alla Polizza.
L'indirizzo a cui rivolgersi è il seguente:
Versicherungsombudsmann e.V.,
Postfach 080632,
10006 Berlino, Germania.
È possibile accedervi online tramite il sito web: www.versicherungsombudsmann.de.