Condizioni Generali di Assicurazione per la copertura dei beni in base alla tariffa GSS – "Protezione del dispositivo" o alla tariffa GSP – "Protezione del dispositivo Premium"
1 Compagnia
ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Norimberga, Germania
Sede legale della società: Fürth, registrata presso il Tribunale di Fürth con il numero di registro commerciale HRB 2934.
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta al registro delle imprese di assicurazione tenuto dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) con il n. II.00886.
Codice fiscale: 93225780233
2 Contatti
È possibile denunciare il proprio Sinistro e richiedere informazioni sul Sinistro direttamente:
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo di cui alla sezione 1 che precede;
Sul sito web: ergo.insurtech.services.
E-mail: ergo-it@insurtech.services
Telefono: 800 580 267.
Sul seguente sito web sono disponibili una lista di domande frequenti (FAQs), con relative risposte, sulla Polizza: ergo.insurtech.services.
In caso di domande sulla Polizza e, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore informazione che si desidera ricevere, si prega di contattare il nostro servizio clienti:
- E-mail: ergo-it@insurtech.services
- Telefono: 800 580 267
Si segnala che Insurtech Services GmbH ("Insurtech") è il soggetto responsabile dell'amministrazione della Polizza e della gestione dei Sinistri. Insurtech ha sede legale in Hanauer Landstr. 291a, D-60314, Francoforte sul Meno.
3 Che cosa è assicurato e oggetto del contratto
La presente Polizza copre i Beni domestici, di intrattenimento o di comunicazione e gli accessori originali forniti con l'acquisto, nuovi o acquistati tramite Amazon Warehouse o Amazon Renewed, ad esclusione dei telefoni cellulari (di seguito, "Oggetto assicurato").
I veicoli elettrici, ad esempio pedelec/e-bike e scooter, sono inoltre assicurabili solo se si tratta di veicoli non soggetti all'obbligo di immatricolazione e/o assicurazione (senza targa). I veicoli soggetti all'obbligo di immatricolazione e assicurazione non sono assicurabili. In caso di non assicurabilità, la copertura assicurativa decade.
Se il Bene viene sostituito dal produttore o dal rivenditore con uno nuovo dello stesso tipo e/o qualità nell'ambito della garanzia legale, come disciplinata dal Codice del Consumo, o di un'altra garanzia, la presente copertura assicurativa viene trasferita al bene sostituito.
La Protezione del dispositivo o Protezione del dispositivo Premium può essere stipulata entro 30 giorni dalla data di acquisto del Bene.
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
4 Coperture
In caso di Sinistro, la Compagnia si impegna a coprire i costi di riparazione del Bene, fermi i massimali e limiti indicati alla sezione 4.1. che segue, o, in caso di perdita totale del Bene, si impegna a corrispondere al Contraente, a propria discrezione, o un indennizzo monetario pari al valore del Bene o un bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità.
La sola tariffa GSP (Protezione del dispositivo Premium) prevede anche la copertura del Bene in caso di rapina, furto o furto con scasso.
Qualora il Contraente, in caso di Sinistro, decida di usufruire di un'altra polizza assicurativa o garanzia, anche di tipo legale, diversa dalla presente Polizza, quest'ultima non troverà applicazione.
4.1 Riparazione
La Compagnia copre i costi delle riparazioni necessarie per riportare il Bene assicurato alle condizioni di funzionamento originarie.
La Polizza copre le riparazioni del Bene dovute a:
- difetti del materiale di costruzione e/o di produzione, nella misura in cui il Sinistro non rientra nella ordinaria garanzia del produttore o del rivenditore o nella garanzia legale;
- incendio/esplosione/implosione;
- danni causati da un uso improprio o da errori di utilizzo;
- danni dovuti a caduta/rottura/incidente;
- danni dovuti a fulmini/sovratensione/cortocircuito;
- danni da acqua/umidità/allagamento;
- danneggiamento e funzionalità compromessa. [alpha]
4.2 Perdita totale
Un danno è considerato perdita totale se i costi di riparazione superano il valore di mercato del Bene o se la riparazione non è più possibile.
In caso di perdita totale del Bene, il Contraente riceverà, a discrezione della Compagnia, un indennizzo monetario pari al valore di mercato del Bene o un bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità del Bene danneggiato.
4.3 Perdita per furto, furto con scasso o rapina (copertura applicabile solo alla tariffa GSP Protezione del dispositivo Premium)
In caso di perdita del Bene, il Contraente riceverà, a discrezione della Compagnia, un indennizzo monetario pari al valore di mercato del Bene perduto o un bene sostitutivo dello stesso tipo e qualità del Bene.
Si considera "perdita" ai sensi della presente sezione la perdita del Bene dovuta a:
- rapina;
- furto; o
- furto con scasso.
Sono esclusi i casi di smarrimento o abbandono del Bene.
Importante: se il Bene è una bicicletta, uno scooter, una e-bike o un altro veicolo simile, la copertura assicurativa è considerata operativa solo nel caso in cui il Bene, al momento del Sinistro, risultava essere legato ad un oggetto fisso ancorato al terreno (ad esempio un lampione o una rastrelliera per biciclette) con un lucchetto di sicurezza (ad esempio un lucchetto a U, un lucchetto pieghevole, un lucchetto a cavo blindato o un lucchetto a catena) per proteggerlo dal furto oppure era tenuto sottochiave (ad esempio in abitazione o in box privato).
4.4 Valore di mercato
Il valore di mercato è il valore a nuovo del Bene alla data in cui si è verificato il Sinistro.
Il valore di mercato è limitato al prezzo a nuovo pagato dal Contraente al momento dell'acquisto del Bene o al prezzo di acquisto del Bene ricondizionato o usato acquistato dal Contraente sul sito Amazon Warehouse o Amazon Renewed.
Il valore a nuovo al momento del Sinistro è determinato dalla Compagnia sulla base del prezzo indicato sul sito www.amazon.it per il quale un bene nuovo equivalente o un dispositivo ricondizionato o usato equivalente può essere acquistato tramite Amazon Renewed o Amazon Warehouse nel momento in cui si verifica il Sinistro e sarà comunicato al Contraente in forma scritta.
La Compagnia si riserva anche la facoltà di incaricare un soggetto terzo indipendente per determinare il valore di mercato del Bene.
5 Esclusioni
La presente Polizza non copre:
- i danni che non compromettono la funzionalità del Bene. In particolare, i graffi, le scalfiture e i danni alla vernice;
- i danni per i quali esiste una garanzia o i quali possono essere pagati da un soggetto terzo per inadempimento contrattuale (ad esempio il produttore o il rivenditore). Se l'indennizzo/risarcimento derivante dalla garanzia o dalla responsabilità del terzo è inferiore al danno coperto dalla presente Polizza, la Compagnia coprirà la differenza;
- danni seriali causati dal medesimo evento e richiami del produttore;
- danni dovuti a non corretta conservazione o a un utilizzo non conforme alle istruzioni del produttore del Bene;
- usura, ad esempio su batterie ricaricabili, pile e altri componenti del Bene;
- danni causati da riparazioni, interventi, installazioni successive, conversioni o aggiornamenti o pulizia impropri del Bene;
- danni o difetti del Bene che possono essere eliminati con la pulizia dell'oggetto (ad esempio in caso di sporcizia o intasamento);
- danni da burn-in a schermi e display;
- i danni che non si verificano direttamente sul Bene (danni indiretti);
- danni causati da software, modifiche improprie del software, errori di programmazione, virus informatici e danni a supporti di dati esterni;
- danni agli accessori montati o acquistati successivamente e non inclusi nella fornitura originale;
- il costo del noleggio delle attrezzature sostitutive in caso di vizio del Bene;
- perdite finanziarie;
- danni causati da eventi bellici;
- smarrimento, abbandono o dismissione del Bene;
- danni causati da guerre e eventi simili (ad es. guerre civili, rivoluzioni, disordini interni);
- Veicoli elettrici soggetti all'obbligo di immatricolazione e/o assicurazione;
- rapina, furto o furto con scasso di bicicletta, scooter, e-bike o altro veicolo della stessa tipologia se il Bene non è bloccato con un lucchetto di sicurezza ad un oggetto fisso ancorato al terreno, ovvero se non è tenuto sottochiave;
- danni al Bene causati intenzionalmente dal Contraente.
Provvedimento di embargo
La copertura assicurativa si applica solo nella misura in cui non vi siano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea, della Repubblica Federale di Germania o della Repubblica italiana direttamente applicabili al Contraente e alla Compagnia.
Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dagli Stati Uniti d'America, nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge dell'Unione Europea, della Repubblica Federale di Germania o della Repubblica italiana.
6 Obblighi del Contraente
In caso di Sinistro, il Contraente ha l'obbligo di collaborare con la Compagnia. In particolare, il Contraente è obbligato ad osservare quanto segue:
- il Sinistro dovrà essere denunciato alla Compagnia immediatamente, al più tardi entro 14 giorni solari dal verificarsi dello stesso ai recapiti indicati nella sezione 2 della presente Polizza, allegando copia della fattura o della bolla di consegna del Bene;
- il Contraente deve fare quanto possibile per evitare o ridurre al minimo il danno e seguire le istruzioni impartite dalla Compagnia;
- tutte le informazioni necessarie per determinare l'entità del Sinistro, la natura o l'entità delle prestazioni dovranno essere fornite in modo veritiero alla Compagnia;
- se al Contraente è richiesto di inviare il Bene danneggiato, questo dovrà essere inviato in modo sicuro e adeguatamente imballato al fornitore di servizi di riparazione indicato dalla Compagnia;
- in tutti gli altri casi, il Contraente dovrà tenere il Bene in maniera idonea per poter essere riparato o ritirato da parte del fornitore di servizi di riparazione della Compagnia;
- nel caso in cui il Contraente decida di incaricare un proprio fornitore di servizi di riparazione, dovranno essere rispettati i requisiti descritti alla sezione 4.1 della presente Polizza. Prima di incaricare un proprio fornitore di servizi di riparazione, il Contraente dovrà necessariamente ottenere il consenso scritto da parte della Compagnia. La fattura di riparazione dovrà essere trasmessa alla Compagnia a riparazione conclusa;
- il Bene danneggiato o le parti di esso danneggiate dovranno essere conservati fino alla liquidazione del Sinistro;
- i danni causati al Bene da reati (ad es. rapina, furto, danneggiamento) dovranno essere denunciati immediatamente a una stazione di polizia o ad altro organo competente. Il verbale attestante il ricevimento della denuncia da parte della polizia o di altro organo competente, con l'indicazione dei Beni danneggiati dall'azione criminosa, dovrà essere trasmesso immediatamente alla Compagnia;
- nella misura in cui sia possibile richiedere prestazioni per il danno causato al Bene in base ad un'altra polizza assicurativa o a una garanzia o a una garanzia legale, la presente Polizza non prevede alcuna copertura assicurativa;
- in caso di perdita totale, il Contraente è tenuto a consegnare alla Compagnia, su richiesta della stessa, il Bene e gli eventuali accessori originali difettosi, previo pagamento di un indennizzo o della sostituzione del Bene con uno dello stesso tipo e qualità da parte della Compagnia.
Quanto segue si applica solo ai Beni assicurati con la tariffa GSP - Protezione del dispositivo Premium: se il Bene è una bicicletta, uno scooter, una e-bike o un altro veicolo della stessa tipologia, il Bene deve essere legato ad un oggetto fisso ancorato al terreno (ad es. lampione, rastrelliera per biciclette) con un lucchetto di sicurezza (ad es. lucchetto a U, lucchetto pieghevole, lucchetto a cavo blindato o lucchetto a catena) per proteggerlo dal furto per poter validamente azionare la copertura prevista dalla presente Polizza.
Se il Bene di cui sopra è custodito sottochiave (ad es. in abitazione o box privato), gli obblighi elencati al precedente punto non si applicano. Ciò significa, ad esempio, che se il Bene è custodito in un edificio o in un locale chiuso a chiave utilizzato esclusivamente dal Contraente e accessibile solo a quest'ultimo o a persone a lui personalmente note, non è necessario bloccarlo con un lucchetto di sicurezza. Tuttavia, se il Bene è custodito in un locale comune chiuso a chiave utilizzato da più persone (ad esempio una cantina comune, un parcheggio sotterraneo di un condominio), quest'ultimo deve essere protetto con un lucchetto di sicurezza come descritto al precedente punto.
In caso di violazione di uno dei sopra indicati obblighi, la copertura assicurativa potrebbe non trovare applicazione in tutto o in parte.
Se la violazione di uno degli obblighi sopra elencati da parte del Contraente è intenzionale e/o fraudolenta, il diritto alle prestazioni viene meno e il presente contratto di assicurazione si considera risolto.
La Compagnia potrà ridurre la prestazione in caso di colpa grave del Contraente e la riduzione della prestazione dovuta sarà proporzionale alla gravità della colpa riscontrata. La riduzione potrà altresì comportare la non corresponsione delle prestazioni da parte della Compagnia. Se il Contraente è in grado di dimostrare che gli obblighi non sono stati violati per colpa grave, il diritto alle prestazioni previste dalla Polizza rimane in vigore.
Se la violazione degli obblighi sopra descritti non è la causa del verificarsi del Sinistro, né determina l'obbligo di eseguire, in tutto o in parte, la prestazione da parte della Compagnia, quest'ultima corrisponderà le prestazioni previste dalla presente Polizza, a condizione che il Contraente fornisca prova di tale circostanza. La Compagnia corrisponderà le prestazioni dovute anche se non ha informato il Contraente delle conseguenze legali delle sopra indicate violazioni con una comunicazione separata per iscritto.
7 Come vengono fornite le prestazioni previste dalla Polizza?
Se la riparazione del Bene viene effettuata da un fornitore di servizi di riparazione incaricato dalla Compagnia per conto del Contraente, quest'ultimo acconsente a cedere al fornitore di servizi di riparazione il credito vantato nei confronti della Compagnia. La Compagnia, infatti, pagherà i costi di riparazione direttamente al fornitore di servizi di riparazione e non al Contraente.
Se la riparazione viene effettuata dal Contraente a proprie spese, la Compagnia rimborserà i costi di riparazione a quest'ultimo o effettuerà il pagamento direttamente presso il fornitore di servizi di riparazione designato, a seconda di quanto concordato in precedenza con il Contraente per iscritto. In quest'ultimo caso è necessario che il Contraente abbia ottenuto autorizzazione scritta da parte della Compagnia prima di commissionare la riparazione.
In caso di perdita totale del Bene, il Contraente riceverà, a discrezione della Compagnia, un indennizzo monetario pari al valore di mercato o, in alternativa, la sostituzione del Bene con uno dello stesso tipo e qualità.
Il pagamento degli importi dovuti viene effettuato sul conto corrente italiano specificato dal Contraente e non sono previste spese aggiuntive per quest'ultimo per il compimento di tale attività da parte della Compagnia.
In caso di perdita totale, a seguito della corresponsione dell'indennizzo o della sostituzione del Bene, la Compagnia potrà richiedere al Contraente la restituzione del Bene danneggiato.
8 Pagamento del Premio
Il Premio dipende dall'effettivo prezzo di acquisto del Bene, dalla tariffa scelta (se GSS o GSP) e dalla durata della Polizza. Il Premio da corrispondere alla Compagnia è indicato nel Certificato di Assicurazione.
Il Premio può essere unico o potrà essere corrisposto mensilmente a discrezione del Contraente.
Il Premio iniziale o unico è dovuto immediatamente al momento della stipula della Polizza, ma non prima della data di decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
I Premi successivi, nel caso in cui il Contraente scelga il metodo di pagamento mensile del Premio, sono dovuti ogni mese dall'inizio del periodo di pagamento concordato.
Il pagamento del Premio viene generalmente effettuato tramite Amazon Payments.
Il Contraente può anche optare per l'addebito diretto SEPA per ottemperare all'obbligo di pagamento del Premio o rate di esso. Il Contraente è obbligato a corrispondere il Premio o rate di Premio arretrate dovute alla Amazon solo su richiesta scritta di quest'ultima e nelle modalità da questa indicate.
Nel caso in cui la Compagnia invii la comunicazione scritta richiedendo il pagamento del Premio o rate di esso arretrate, la Compagnia non procederà con la riscossione diretta di quanto dovuto dal Contraente, ma sarà tenuto quest'ultimo ad attivarsi, prontamente dalla ricezione della comunicazione della Compagnia, per procedere al versamento del Premio o delle rate di Premio dovute. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1901 c.c., come successivamente indicato.
Se il pagamento del Premio o rate di esso avviene tramite addebito diretto SEPA, il Contraente deve assicurarsi che questo possa essere riscosso alla data di scadenza pattuita e che non vi siano obiezioni e/o problematiche connesse alla riscossione autorizzata. Se non è stato possibile riscuotere ripetutamente il Premio dovuto per colpa non imputabile al Contraente, il pagamento del Premio è considerato puntuale anche se viene effettuato immediatamente dopo la ricezione da parte del Contraente della comunicazione scritta di richiesta di pagamento della Compagnia.
Se il Contraente non ha optato per il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA, affinché sia soddisfatto il requisito della tempestività del pagamento del Premio, è sufficiente che il Contraente abbia fatto tutto il possibile per garantire il pagamento del Premio entro la data di scadenza prevista. Il Contraente dovrà dare evidenza alla Compagnia di tale circostanza.
9 Ulteriori costi da sostenere oltre al Premio
Il Contraente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo, oltre al Premio, al momento della stipula della Polizza o durante il periodo di validità della stessa.
10 Decorrenza
La copertura assicurativa decorre dal momento della consegna del Bene al Contraente, ma non prima della data di decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione.
11 Durata, cessazione, disdetta e recesso dalla Polizza
La durata della Polizza è indicata nel Certificato di Assicurazione.
Se la Polizza ha una durata fissa concordata dal Contraente e dalla Compagnia e prevede il pagamento di un Premio unico, questa termina automaticamente alla fine del periodo contrattuale concordato.
Il Contraente può recedere dalla Polizza mensilmente. La Polizza ha una durata determinata e non si rinnova automaticamente.
A. Recesso e cessazione
- Salvo quanto previsto dalla Sezione 13 che segue, una volta superati i 45 giorni ivi indicati, indipendentemente dalla tipologia di pagamento del Premio prescelta (Premio unico o con pagamenti mensili), il Contraente può recedere dalla Polizza su base mensile e senza preavviso, con comunicazione scritta alla Compagnia agli indirizzi di cui alla sezione 14 della presente Polizza. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.
- In seguito al verificarsi di un Sinistro, la Compagnia o il Contraente potranno recedere dalla Polizza. Il recesso deve pervenire al Contraente o alla Compagnia entro 30 giorni solari dal pagamento della prestazione dovuta o dal suo rifiuto. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Compagnia o del Contraente. È tuttavia possibile stabilire che il recesso abbia effetto in un momento successivo, ma non oltre la fine dell'Anno assicurativo in corso.
Nei casi di recesso sopra individuati, la Compagnia rimborserà al Contraente unicamente la parte di Premio da quest'ultimo già corrisposta e non goduta relativamente al periodo successivo alla data in cui il recesso è diventato efficace.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta (via lettera raccomandata A/R, e-mail).
- Il contratto di assicurazione cessa con effetto immediato in caso di smarrimento o abbandono del Bene.
- Se il Bene viene restituito ad Amazon, la Polizza cesserà dal momento in cui il Bene viene inviato a quest'ultimo e la Compagnia restituirà al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta. In tale circostanza, il Contraente ha l'obbligo di informare per iscritto la Compagnia entro e non oltre 10 giorni solari dell'avvenuta restituzione del Bene agli indirizzi di cui alla sezione 14 che segue.
- Se il Bene viene venduto o donato, la Polizza, e con essa gli obblighi e i diritti ivi contenuti, sono trasferiti all'acquirente/donatario a partire dal giorno in cui si è perfezionata la vendita o la donazione.
12 Quando si considera sottoscritta la Polizza?
La Polizza si considera sottoscritta non appena la Compagnia accetta la richiesta di messa in copertura da parte del Contraente. La richiesta si considera accettata se la Compagnia invia al Contraente la documentazione precontrattuale e contrattuale o una dichiarazione di accettazione.
13 Recesso dalla Polizza
Informativa sul diritto di recesso
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dalla Polizza inviando una comunicazione per iscritto (ad esempio via raccomandata o e-mail) alla Compagnia entro il periodo di 45 giorni solari senza indicazione di alcun motivo.
La possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte del Contraente ha inizio a partire dal ricevimento del set informativo relativo alla Polizza, ovvero le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, il DIP base, il DIP Aggiuntivo, nonché eventuale ulteriore documentazione.
Il diritto di recesso risulta validamente esercitato se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è stata inviata prima della scadenza dei 45 giorni sopramenzionati.
La dichiarazione di recesso deve essere inviata a:
- ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Norimberga, Germania
- e-mail: ergo-it@insurtech.services
- sito internet: https://ergo.insurtech.services/.
Effetti del recesso
In presenza di puntuale esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa termina. Se il Contraente ha preventivamente accettato che la copertura assicurativa inizi prima della fine del periodo per esercitare il diritto di recesso, l'assicuratore rimborsa la parte di Premio pagata e non goduta.
Di conseguenza, la Compagnia potrà trattenere la parte di Premio già corrisposta per i giorni in cui la copertura assicurativa è stata prestata fino alla ricezione della comunicazione di recesso. L'importo che la Compagnia potrà trattenere è calcolato sulla base del Premio versato per la sottoscrizione della Polizza.
Gli importi che la Compagnia è tenuta a rimborsare a titolo di Premio versato e non goduto vengono versati senza indebito ritardo entro 14 giorni solari dal ricevimento della dichiarazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento prescelto dal Contraente per il pagamento del Premio di Polizza, salvo diverso accordo tra la Compagnia e il Contraente e senza alcun aggravio di costi.
Se la copertura assicurativa non ha inizio prima del decorso del termine previsto per esercitare il diritto di recesso, l'efficace e puntuale esercizio del recesso comporta la restituzione di tutte le somme corrisposte alla Compagnia a titolo di Premio, oltre all'eventuale rimborso degli accessori (ad. es. interessi).
Se il diritto di recesso dalla Polizza è stato esercitato in modo efficace, eventuali contratti accessori alla stessa sono risolti di diritto, senza ulteriore aggravio di costi a carico del Contraente.
Si parla di contratto accessorio quando lo stesso è collegato alla Polizza rispetto alla quale il Contraente ha esercitato il recesso, facendo riferimento ad un servizio fornito dalla Compagnia o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e la Compagnia. Non è possibile concordare o applicare alcuna penale contrattuale.
14 Comunicazioni
Le comunicazioni alla Compagnia relative alla Polizza possono essere effettuate in forma scritta per il tramite di e-mail, raccomandata A/R o altra modalità agli indirizzi che seguono:
- ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Norimberga (D)
- Telefono: 0800 580267
- Website: https://ergo.insurtech.services/
- E-mail: ergo-it@insurtech.services
15 Legge applicabile, foro competente e lingua
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Per qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente Polizza sarà competente il tribunale del luogo in il Contraente ha la residenza o il domicilio.
Si segnala che prima di agire in giudizio in relazione alla Polizza è necessario esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, rivolgendosi a uno degli organismi di mediazione elencati dal Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.giustizia.it oppure il Contraente può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo istituito con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024.
Se il Contraente trasferisce la propria residenza o domicilio abituale in un paese al di fuori dell'Unione Europea o di uno stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, sarà competente in via esclusiva il tribunale situato nel luogo della sede legale della Compagnia in Germania.
La Polizza è redatta in lingua italiana.
16 Reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie
I Reclami saranno considerati debitamente presentati se inviati per iscritto ai seguenti indirizzi
- Posta: ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Norimberga (Germania)
- E-mail: ergo-it@insurtech.services
Nel caso in cui il Contraente invii un Reclamo, la Compagnia si impegna a dare riscontro al Reclamo entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it oppure all'Arbitro Assicurativo.
La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de, che il Contraente può contattare in caso di Reclami nei confronti della Compagnia.
I Reclami possono essere inviati alla BaFin anche utilizzando le modalità qui di seguito indicate:
- Online form: BaFin - Filing a complaint with BaFin;
- E-Mail: poststelle@bafin.de;
- Tel.: +49 228 4108-0;
- Fax +49 228 4108-1550.
Arbitro tedesco per le assicurazioni
La Compagnia è membro del Versicherungsombudsmann e.V.
Si tratta di un centro arbitrale indipendente che opera gratuitamente per i consumatori. Il Contraente potrà quindi rivolgersi all'arbitro tedesco delle assicurazioni in caso di problematiche derivanti o connesse alla Polizza.
L'indirizzo a cui rivolgersi è il seguente:
- Versicherungsombudsmann e.V., Casella postale 080632, 10006 Berlino, Germania.
- È possibile accedervi online tramite il sito web: www.versicherungsombudsmann.de.